I dati forniti dal segnalante al fine di rappresentare le presunte condotte illecite delle quali
sia
venuto a
conoscenza in rapporti lavorativi con l’Ente commesse dai soggetti che a vario titolo
interagiscono
con il
medesimo, vengono trattati allo scopo di effettuare le necessarie attività istruttorie volte a
verificare la
fondatezza del fatto oggetto di segnalazione e l’adozione dei conseguenti provvedimenti indicati
al
par. 5
delle istruzioni.
La gestione e la preliminare verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella
segnalazione
sono affidate al RPCT/Gestore che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e
riservatezza
effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l’audizione personale del segnalante e di
eventuali
altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.
Qualora, all’esito della verifica, si ravvisino elementi di non manifesta infondatezza del fatto
segnalato,
il Responsabile provvederà a trasmettere l’esito dell’accertamento per approfondimenti
istruttori o
per
l’adozione dei provvedimenti di competenza:
- al dirigente del Dipartimento Risorse Umane e attività contrattuali, nonché al Responsabile
dell’unità
organizzativa di appartenenza dell’autore della violazione, affinché sia espletato, ove ne
ricorrano i
presupposti, l’esercizio dell’azione disciplinare;
- agli organi e alle strutture competenti dell’Ente affinché adottino gli eventuali ulteriori
provvedimenti e/o azioni ritenuti necessari, anche a tutela dell’Ente stesso;
- se del caso, all’Autorità Giudiziaria, alla Corte dei conti e all’ANAC.
In tali eventualità nell'ambito del procedimento penale, l'identità del segnalante è coperta dal
segreto nei
modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale; nell'ambito del
procedimento
dinanzi alla Corte dei conti, l'identità del segnalante non può essere rivelata fino alla
chiusura
della
fase istruttoria; nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può
essere
rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e
ulteriori
rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza
dell'identità
del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà
utilizzabile ai
fini
del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della
sua
identità.
Qualora il RPCT debba avvalersi di personale dell’Ente ai fini della gestione delle pratiche di
segnalazione,
tale personale per tale attività è appositamente autorizzato al trattamento (artt. 4, par. 10,
29,
32, par.
4 Regolamento e art. 2-quadeterdecies del Codice privacy) al trattamento dei dati personali e,
di
conseguenza, il suddetto personale dovrà attenersi al rispetto delle istruzioni impartite,
nonché di
quelle
più specifiche, connesse ai particolari trattamenti, eventualmente di volta in volta fornite dal
RPCT/Gestore.
È fatto salvo, in ogni caso, l’adempimento, da parte del RPCT/Gestore e/o dei soggetti che per
ragioni di
servizio debbano conoscere l’identità del segnalante, degli obblighi di legge cui non è
opponibile
il
diritto all’anonimato del segnalante.
Con modalità tali da garantire comunque la riservatezza dell’identità del segnalante, il
RPCT/Gestore
rende
conto del numero di segnalazioni ricevute e del loro stato di avanzamento all’interno della
relazione
annuale di cui all’art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012.
I dati raccolti verranno conservati in una forma che consenta l’identificazione degli interessati
per
un arco
di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati e comunque non
oltre
cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di
segnalazione.